Tuesday, January 27, 2015

TRIBUNALI MILITARI ITALIANI*******

Un tribunale militare è un tribunale competente a giudicare i membri delle forze armate, in materia di reati previsti dai codici penali militari di guerra e di pace.

Competenza[modifica | modifica wikitesto]

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alleForze armate.

Nel mondo[modifica | modifica wikitesto]

Italia[modifica | modifica wikitesto]

L'organizzazione della magistratura militare italiana ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 603 e ss. era così articolata:
  • 3 Tribunali militari, Verona, Roma e Napoli. Questa la competenza:
    • il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
    • il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;
    • il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
  • 1 Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale.
  • 1 Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma.
Sono soppressi in tempo di pace numerosi organi giudiziari militari, quali Tribunali militari di bordo, Tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso Corpi di spedizione all'estero; il Tribunale supremo militare. Le funzioni del Tribunale supremo militare sono oggi esercitate dalla Corte Suprema di Cassazione.

Oggi le circoscrizioni giudiziarie, i tribunali e la loro composizione e le aree territoriali di giurisdizione sono disciplinate dal I libro, II titolo, capo VI del d.lgs 15 marzo 2010 n, 66 ("Codice dell'ordinamento militare").[1]***************************************************************************************
Giustizia Militare


Stemma di Giustizia Militare


L'art. 103 della Costituzione attribuisce, in tempo di pace, ai tribunali militari l'esercizio della giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.
La legge 7 maggio 1981, n.180 e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno apportato una serie di modifiche all'ordinamento giudiziario militare.
Il Ministro della Difesa ha, rispetto ai magistrati militari ed al Consiglio della Magistratura militare (C.M.M.), le medesime attribuzioni che spettano al Ministro della Giustizia rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), e ai magistrati ordinari.

 
Consiglio della Magistratura Militare

Il C.M.M. è, infatti, competente a deliberare su ogni provvedimento di stato riguardante i magistrati militari e su ogni altra materia ad esso devoluta dalla legge.
In particolare, delibera sulle assunzioni della Magistratura Militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; esprime pareri e può far proposte al Ministro della Difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; dà pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario.
Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della Difesa può avanzare proposte, proporre osservazioni e può intervenire alle adunanze del Consiglio, quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritenga opportuno, per fare comunicazioni o per dare chiarimenti.
Il Ministro, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.
Fanno parte del Consiglio - che dura in carica 4 anni - : il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede; il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; quattro componenti eletti dai magistrati militari (1), di cui almeno uno magistrato militare di Cassazione; un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di Vice Presidente.  

Organizzazione Giudiziaria Militare


Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 244/2007, gli Uffici giudiziari militari si distinguono (a decorrere dal luglio 2008) in organi requirenti (Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione; Procura generale presso la Corte militare d'Appello e 3 Procure militari presso i Tribunali militari) e organi giudicanti (Corte militare d'Appello, 3 Tribunali militari e Tribunale militare di sorveglianza).
Presso ogni tribunale militare, organo giudiziario di 1° grado, è istituito un ufficio del giudice per le indagini preliminari e uno del giudice per l'udienza preliminare, la cui organizzazione non presenta particolarità rispetto ai corrispondenti uffici esistenti presso i tribunali ordinari.
Ai sensi della legge 180/81, i tribunali militari giudicano con l'intervento del presidente del tribunale militare, che lo presiede o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello (per effetto della legge 111/2007, magistrato militare che abbia superato con esito favorevole la seconda valutazione quadriennale di professionalità), con funzioni di presidente; di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice; di un militare di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.
Organo di secondo grado è la Corte militare d'Appello, istituita con l'art.3 della legge 7.5.1981, n.180, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.
Alla Corte militare d'Appello sono devolute, altresì, le competenze che l'art.45 dell'ordinamento giudiziario militare (R.D. 9 settembre 1941, n.1022) attribuiva al Tribunale supremo militare in composizione speciale (riabilitazione militare; reintegrazione nel grado, ecc.). Il Collegio giudicante della Corte militare d'Appello è formato dal presidente della Corte stessa o, in caso di impedimento, da un magistrato militare di Cassazione (per effetto della legge 111/2007, magistrato militare che abbia superato con esito favorevole la quarta valutazione quadriennale di professionalità) o di Appello, con funzioni di presidente; da due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice; da due militari di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.
Vi è poi il Tribunale militare di sorveglianza - istituito dal D.L. 27.10.1986, n.700, convertito con legge 23.12.1986, n.897, a seguito del riordinamento degli organi di sorveglianza della giurisdizione ordinaria - competente a vigilare sull'esecuzione delle pene (fig. 1).
Il suddetto Tribunale si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal C.M.M., nell'ambito delle categorie indicate dall'art.80, IV comma, della legge 26.7.1975, n.354 (professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia e psichiatria), nonché fra i docenti di scienze criminalistiche.
(1) Per efffetto della legge 3 agosto 2009, n. 102 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"), a decorrere dal 14 novembre 2009, con le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della Magistratura Militare, saranno ridotti a due i componenti eletti dai magistrati militari.
Per ulteriori e più dettagliate notizie sulle ultime modifiche apportate dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali") vedasi: Modifiche Giustizia Militare - *******************************************************************************************************Tribunale militare di guerra e Tribunale militare territoriale di guerra (Seconda guerra mondiale 1940-1945)
notizie storiche
La l. 1 ott. 1859 Raccolta regno Sardegna, 1859, n. 3692che approvava il nuovo codice penale militare, trasformò radicalmente l'organizzazione delle magistrature militari dei regno di Sardegna, da cui derivò l'organizzazione italiana. Agli istituti precedenti subentrarono i tribuna i territoriali e permanenti e furono istituite le cariche di avvocato generale e avvocato fiscale, con funzioni di pubblico ministero. Con l. 11 febbr. 1864, n. 1670, fu modificata la composizione dei tribunali militari e ampliata la sfera di competenza dei tribunali speciali. Con r.d. 28 nov. 1869, n. 5378 e con r.d. 28 nov. 1869, n. 5366 furono approvati i codici penali militari per l'esercito e la marina. Norme successive portarono ulteriori modifiche: r.d. 22 dic. 1872, n. 1210, r.d. 19 ott. 1923, n. 2316, r.d. 30 dic. 1923, n. 2903 e decreto della stessa data n. 2948, r.d. 26 genn. 1931, n. 122, r.d. 9 sett. 1941, n. 1022. La costituzione repubblicana ha espressamente legiferato in materia agli articoli 103,108,111 e VI disposizioni transitorie. I codici penali militari di pace e di guerra approvati con r.d. 20 febbr. 1941, n. 303, sono stati modificati con l.23 mar. 1956, n. 167. I tribunali militari fanno parte organica dell'esercito, con giurisdizione per tutte le forze armate dello Stato; essi dipendono in tempo di pace dal ministero della difesa e in tempo di guerra dal comandante supremo, che si avvale della consulenza del procuratore generale militare presso il comando supremo, al quale può essere delegata l'alta vigilanza della giustizia militare.
La giustizia penale militare in tempo di pace è amministrata dal tribunale supremo militare, dai tribunali militari territoriali, dai tribunali di bordo, e da quelli eventualmente istituiti presso i corpi di spedizione all'estero; in tempo di guerra è amministrata dai tribunali di guerra ordinari (di armata, di corpo d'armata, di piazzaforte, territoriali di guerra), straordinari, di bordo. Quelli straordinari possono essere convocati dai comandanti di divisione, di brigata o di piazzaforte per giudicare con immediatezza un imputato arrestato n flagranza per un reato punito con la pena di morte. Quelli di bordo amministrano la giustizia sulle navi e si costituiscono, sempre che siano disponibili gli ufficiali per formare il collegio giudicante, tutte le volte che si debba procedere per un reato di loro competenza.
In tempo di pace i tribunali militari giudicano esclusivamente i reati militari commessi da militari in servizio; ne sono perciò esclusi quelli in congedo illimitato, eccezion fatta per il reato di mancata presentazione alle armi in caso di richiamo. La giurisdizione militare di guerra assegna ai tribunali militari la cognizione dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali e quella dei reati militari commessi da chiunque e ovunque quando essi provochino danno alle operazioni di guerra. 
Gli archivi dei tribunali di guerra, dopo la loro soppressione confluiscono nella Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, e da questo vengono versati all’Archivio centrale dello Stato.Italia.*****************************************RomaC'è il soldato che al poligono si è messo in tasca qualche proiettile, il carabiniere che con un superiore si è lasciato sfuggire un'imprecazione tra i denti, il finanziere che si allontana dal comando per un quarto d'ora, il maresciallo che oppone il consenso informato alla vaccinazione obbligatoria, anche il colonnello che vessa il sottoposto.
Tutti deferiti davanti al tribunale militare. I reati? Furto, peculato, insubordinazione, diffamazione, truffa, assenza dal servizio, minaccia, abuso d'autorità, danneggiamento colposo.
È così che si mette in moto la costosa e anacronistica macchina della giustizia militare, in cui ognuno dei 48 magistrati ha un carico di lavoro di 60 cause in media ogni anno. Cioè, un decimo dell'indicatore di efficienza nella giustizia ordinaria. 
Sono 58 le toghe con le stellette (c'è una donna), in realtà civili dipendenti dal ministero della Difesa, ma 10 sono fuori ruolo con incarichi governativi o nel Consiglio della magistratura militare, di cui la Guardasigilli Paola Severino è stata vicepresidente dal 1997 al 2001. 
Si occupano solo di penale e hanno stipendi e progressione di carriera identici ai magistrati ordinari. Retribuzioni alte globalmente, perché 21 sono al grado di Cassazione, 7 dei quali ai massimi livelli e 11 d'Appello. Molti, dunque, interessati alla recente sentenza della Consulta che ha bocciato i tagli agli stipendi d'oro oltre i 150mila e i 90mila euro l'anno, imponendo la restituzione degli arretrati. Sedi storiche per tribunali e procure: Palazzo Cesi a Roma, l'ex convento Santa Maria degli Angeli di Pizzofalcone a Napoli e Palazzo di Santa Lucia a Verona. Nella capitale ci sono anche Corte d'Appello e Procura generale, tribunale militare di sorveglianza e Procura generale presso la Cassazione. 
L'apparato con centinaia di persone, tra cancellieri, segretari, assistenti, guardie, autisti di auto blu, addetti all'amministrazione eccetera, produce in tutto 208 sentenze di primo grado l'anno, cioè una media di 60-70 a tribunale; mentre pm, gip e gup trattano 600 procedimenti, di cui solo un decimo si traduce in rinvio a giudizio. In appello, 113 processi nel 2011 e 40 ricorsi in Cassazione. 
Una Ferrari che circola in un cortile, per usare l'immagine del Presidente della Corte d'appello. Vito Nicolò Diana, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2010, per la verità parlava di «vettura gran turismo» per lamentare il fatto che la magistratura militare fosse «sottoutilizzata, sostanzialmente delegittimata». Non per chiederne l'abolizione cui la categoria si oppone strenuamente, ma per lamentare l'insufficienza dei magistrati, dopo i tagli della finanziaria 2008 che ha ridotto da 9 a 3 i tribunali, facendo transitare le toghe militari in eccesso nelle file di quelle ordinarie. Che da sempre le hanno definite, con un po' di cattiveria, «veterinari del diritto», considerando solo loro «medici».
All'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, Diana ha parlato di «giustizia militare sempre più evanescente, prossima ad uscire di scena», negando però che la «vecchia diligenza» fosse «obsoleta» o il «vetturino non professionalmente adeguato». Anzi, per lui, si tratta di un fulgido esempio di «giustizia tempestiva ed efficace». 
Peccato che, con la fine della leva obbligatoria e l'esaurimento delle cause per i crimini nazisti, i magistrati militari si occupino soprattutto di questioni bagattellari, o semidisciplinari. Visto che sono sottoccupati, molti hanno un secondo incarico, in università e scuole di formazione militare o nella giustizia sportiva, dove ci sono diversi pm e Stefano Palazzi, il superprocuratore della Federcalcio che si è occupato di Calciopoli e ora di Calcioscommesse.
«Hanno tanto tempo libero - spiega l'avvocato Giuseppe Fortuna, segretario generale di Ficiesse, Associazione civica finanzieri, cittadini, solidarietà - e spesso danno corso con accanimento a contestazioni assurde, che servono solo a rinsaldare in modo ottocentesco il vincolo di obbedienza, la fedeltà ai superiori. Così perpetuano la separazione tra militari e società civile. Abbiamo quattro finanzieri sotto procedimento per diffamazione e altri a rischio solo perché sul nostro sito hanno commentato, con qualche ironia, l'encomio dato ad un collega. Sono cause basate sul nulla, spesso destinate all'archiviazione. Intanto lo Stato spreca denaro, tempo e risorse e i costi pesano anche sui singoli. Vogliamo segnalare alla Corte dei conti i casi più eclatanti, perchè accerti il danno erariale».
Che senso ha, in tempi di crisi e tagli, mantenere questa giustizia speciale per i 300mila militari italiani? Per giustificare un tribunale ordinario l'indicatore di efficienza è di 382.191 abitanti e con questo criterio il ministro Severino ha tagliato 969 uffici giudiziari. Usando lo stesso metro, tutti e tre i tribunali militari messi assieme non avrebbero ragion d'essere. A meno che ogni militare italiano non commetta circa 4 reati l'anno. Per non parlare delle centinaia di carabinieri impiegati per la polizia giudiziaria, dei finanzieri e altri militari che potrebbero essere impiegati in ben altro modo. Diversi disegni di legge per trasformare questo giudice speciale in una sezione specializzata della magistratura ordinaria sono finiti nel nulla.
Questa Casta di nicchia deve avere i suoi sponsor se, per giustificarla, si arriva ad immaginare come fa il ddl Cirielli di trasferire alla magistratura militare i reati di qualsiasi tipo commessi da cittadini in uniforme.

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